IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante norme per la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi in imprese o enti assicurativi; Visto, in particolare, l'art. 15, commi 1 e 2, della citata legge n. 20 del 1991, concernente l'indicazione con decreto ministeriale degli atti aventi contenuto patrimoniale per i quali e' necessaria la preventiva comunicazione all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, da parte delle imprese o enti assicurativi nel caso in cui vengano posti in essere con soggetti controllanti e con societa' da questi controllate, nonche' delle modalita' delle comunicazioni; Vista la proposta dell'ISVAP di cui alla nota n. 251499 del 10 luglio 1992, effettuata ai sensi del citato art. 15, comma 1, della legge n. 20/1991; Decreta: Articolo unico OPERAZIONI CON SOGGETTI CONTROLLANTI E CON SOCIETA' DA QUESTI CONTROLLATE Sono individuati nelle seguenti cinque categorie gli atti che, qualora superino i limiti della tabella sotto indicata, sono ritenuti economicamente rilevanti e devono essere comunicati preventivamente da parte delle imprese di assicurazione all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP: a) atti aventi per oggetto beni immobili; b1) atti aventi per oggetto titoli obbligazionari non negoziati in mercati regolamentati nonche' altri valori mobiliari assimilabili; b2) atti aventi per oggetto partecipazioni di controllo; b3) atti aventi per oggetto partecipazioni non di controllo negoziate secondo le modalita' di cui all'art. 11, comma 8 (trasferimento di partecipazioni intergruppo) e comma 9 (negoziazione di "blocchi") della legge n. 1/1991, o comunque negoziate in mercati non regolamentati, nonche' altri valori mobiliari, di seguito indicati; c) atti aventi per oggetto finanziamenti e garanzie. _____________________________________________________________________ | | Limiti di importo Mercato | Patrimonio | ai fini della comunicazione distinti per | netto | categoria di atti | |_____________________________________________ | |let. a) |let. b1)|let. b2) |let. b3) |let. c _________|_____________|_________|________|_________|_________|______ | | | | | | Fascia 1 | fino a 35 | 1 | 2 | | 1 | 1 Fascia 2 | da 35 a 200 | 5 | 10 |qualsiasi| 5 | 5 Fascia 3 | oltre 200 | 10 | 20 | importo | 10 | 10 | | | | | | Gli atti di cui alla lettera a) ricomprendono le operazioni di acquisto, vendita, permuta, locazione, comodato, usufrutto, leasing di beni immobili, nonche' altre operazioni aventi comunque per oggetto il trasferimento della titolarita' o del godimento di un bene immobile. Gli atti di cui alla lettera b1) ricomprendono le operazioni di acquisto, vendita dei titoli sopra indicati nonche' altre operazioni aventi per oggetto il trasferimento della proprieta' o della disponibilita' di tali titoli. Gli atti di cui alla lettera b2) ricomprendono operazioni di qualsiasi genere, comunque aventi natura patrimoniale, concernenti l'acquisto o la perdita del controllo di societa' di capitali, anche se negoziate in mercati regolamentati. Gli atti di cui alla lettera b3) ricomprendono le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione, usufrutto di azioni o quote di societa' di capitali, riporto di titoli azionari, nonche' la negoziazione di diritti di opzione, di warrant, dei contratti o valori mobiliari derivati assimilabili per natura o destinazione a quelli sopra indicati. Le operazioni di cui alla lettere b1) e b3) debbono essere escluse dall'obbligo di comunicazione quando siano efettuate con societa' di intermediazione mobiliare o banche del gruppo nei confronti di soggetti esterni al gruppo, in adempimento di una funzione di pura intermediazione, fermo restando l'assoggettamento all'obligo medesimo nei casi in cui i titoli oggetto dell'operazione siano trasferiti tra due o piu' soggetti del gruppo. Sono esclusi dall'obbligo della preventiva comunicazione le operazioni aventi per oggetto titoli negoziati nei mercati regolamentati, ivi compreso il mercato secondario dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 29 dicembre 1987. Gli atti di cui alla lettera c) ricomprendono operazioni di finanziamento e di garanzia, sotto qualsiasi forma, in favore di societa' appartenenti al medesimo gruppo. Agli effetti della determinazione della rilevanza economica degli atti precedentemente indicati, devono essere considerate anche quelle operazioni che, pur di singolo importo inferiore a quello indicato nella tabella che precede, risultino collegate tra loro da una unicita' temporale, funzionale o programmatica. Al riguardo, fatti comunque salvi i criteri di cui sopra, si considerano collegati in via presuntiva, salvo prova contraria, i seguenti atti distinti nelle categorie individuate in precedenza: gli atti di cui alla lettera a), comunque effettuati nell'arco di un anno solare, concernenti un trasferimento per lotti di uno stesso cespito o complesso immobiliare; gli atti di cui alla lettera b1), comunque effettuati nell'arco di trenta giorni solari precedenti alla comunicazione, aventi per oggetto uno o piu' valori mobiliari tra quelli indicati in tale categoria; gli atti di cui alla lettera b2), comunque effettuati nell'arco di centottanta giorni solari precedenti alla comunicazione, aventi per oggetto le azioni o quote della societa' di cui si intende acquisire o cedere il controllo, o comunque diritti aventi per oggetto le stesse azioni o quote; gli atti di cui alla lettera b3), comunque effettuati nell'arco di centottanta giorni solari precedenti alla comunicazione, aventi per oggetto uno o piu' valori mobiliari tra quelli indicati in tale categoria; gli atti di cui alla lettera c), nel momento in cui l'esposizione complessiva superi gli importi-soglia previsti dalla tabella che segue, anche per effetto di successivi affidamenti (finanziamenti o garanzie) concessi sia direttamente che in via indiretta attraverso un'altra societa' del gruppo. Le comunicazioni relative agli atti sopra indicati dovranno essere effettuate con le modalita' stabilite nel documento allegato al presente decreto e che ne forma parte integrante, unitamente agli allegati modelli contrassegnati dalla lettera A alla lettera C. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 1993 Il Ministro: SAVONA