IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
 
   Vista la legge 12 agosto  1982,  n.  576,  recante  norme  per  la
riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
   Vista la legge 9 gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  citata  legge  12  agosto  1982, n. 576, e norme sul
controllo delle partecipazioni di  imprese  o  enti  assicurativi  in
imprese o enti assicurativi;
   Visto,  in particolare, l'art. 15, commi 1 e 2, della citata legge
n. 20 del 1991, concernente l'indicazione  con  decreto  ministeriale
degli atti aventi contenuto patrimoniale per i quali e' necessaria la
preventiva   comunicazione   all'Istituto   per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo  -  ISVAP,  da  parte
delle  imprese  o  enti assicurativi nel caso in cui vengano posti in
essere  con  soggetti  controllanti  e   con   societa'   da   questi
controllate, nonche' delle modalita' delle comunicazioni;
   Vista  la  proposta  dell'ISVAP  di cui alla nota n. 251499 del 10
luglio 1992, effettuata ai sensi del citato art. 15, comma  1,  della
legge n. 20/1991;
 
                              Decreta:
 
                           Articolo unico
         OPERAZIONI CON SOGGETTI CONTROLLANTI E CON SOCIETA'
                        DA QUESTI CONTROLLATE
 
   Sono  individuati  nelle  seguenti  cinque categorie gli atti che,
qualora superino i limiti della tabella sotto indicata, sono ritenuti
economicamente rilevanti e devono essere  comunicati  preventivamente
da parte delle imprese di assicurazione all'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP:
    a) atti aventi per oggetto beni immobili;
    b1)  atti  aventi per oggetto titoli obbligazionari non negoziati
in mercati regolamentati nonche' altri valori mobiliari assimilabili;
    b2) atti aventi per oggetto partecipazioni di controllo;
    b3) atti aventi  per  oggetto  partecipazioni  non  di  controllo
negoziate   secondo   le  modalita'  di  cui  all'art.  11,  comma  8
(trasferimento di partecipazioni intergruppo) e comma 9 (negoziazione
di "blocchi") della legge n. 1/1991, o comunque negoziate in  mercati
non   regolamentati,  nonche'  altri  valori  mobiliari,  di  seguito
indicati;
    c) atti aventi per oggetto finanziamenti e garanzie.
 
_____________________________________________________________________
         |             |          Limiti di importo
 Mercato | Patrimonio  | ai fini della comunicazione distinti per
         |   netto     |          categoria di atti
         |             |_____________________________________________
         |             |let. a)  |let. b1)|let. b2) |let. b3) |let. c
_________|_____________|_________|________|_________|_________|______
         |             |         |        |         |         |
Fascia 1 | fino a 35   |    1    |    2   |         |    1    |    1
Fascia 2 | da 35 a 200 |    5    |   10   |qualsiasi|    5    |    5
Fascia 3 | oltre 200   |   10    |   20   | importo |   10    |   10
         |             |         |        |         |         |
 
   Gli  atti  di  cui  alla lettera a) ricomprendono le operazioni di
acquisto, vendita, permuta, locazione, comodato,  usufrutto,  leasing
di  beni  immobili,  nonche'  altre  operazioni  aventi  comunque per
oggetto il trasferimento della titolarita' o del godimento di un bene
immobile.
   Gli atti di cui alla lettera b1) ricomprendono  le  operazioni  di
acquisto,  vendita dei titoli sopra indicati nonche' altre operazioni
aventi  per  oggetto  il  trasferimento  della  proprieta'  o   della
disponibilita' di tali titoli.
   Gli  atti  di  cui  alla  lettera  b2) ricomprendono operazioni di
qualsiasi genere, comunque aventi  natura  patrimoniale,  concernenti
l'acquisto  o la perdita del controllo di societa' di capitali, anche
se negoziate in mercati regolamentati.
   Gli atti di cui alla lettera b3) ricomprendono  le  operazioni  di
acquisto,  vendita,  sottoscrizione,  usufrutto  di azioni o quote di
societa'  di  capitali,  riporto  di  titoli  azionari,  nonche'   la
negoziazione  di  diritti  di  opzione,  di  warrant, dei contratti o
valori mobiliari derivati assimilabili per natura  o  destinazione  a
quelli sopra indicati.
   Le operazioni di cui alla lettere b1) e b3) debbono essere escluse
dall'obbligo  di comunicazione quando siano efettuate con societa' di
intermediazione mobiliare  o  banche  del  gruppo  nei  confronti  di
soggetti  esterni  al  gruppo, in adempimento di una funzione di pura
intermediazione, fermo restando l'assoggettamento all'obligo medesimo
nei casi in cui i titoli oggetto dell'operazione siano trasferiti tra
due o piu' soggetti del gruppo.
   Sono  esclusi  dall'obbligo  della  preventiva  comunicazione   le
operazioni   aventi   per   oggetto   titoli  negoziati  nei  mercati
regolamentati, ivi compreso il mercato secondario dei titoli di Stato
di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  556  del  29
dicembre 1987.
   Gli  atti  di  cui  alla  lettera  c)  ricomprendono operazioni di
finanziamento e di garanzia, sotto  qualsiasi  forma,  in  favore  di
societa' appartenenti al medesimo gruppo.
   Agli  effetti della determinazione della rilevanza economica degli
atti precedentemente indicati, devono essere considerate anche quelle
operazioni che, pur di singolo importo inferiore  a  quello  indicato
nella  tabella  che  precede,  risultino  collegate  tra  loro da una
unicita' temporale, funzionale o programmatica.
   Al riguardo, fatti comunque salvi  i  criteri  di  cui  sopra,  si
considerano  collegati  in  via  presuntiva, salvo prova contraria, i
seguenti atti distinti nelle categorie individuate in precedenza:
   gli  atti di cui alla lettera a), comunque effettuati nell'arco di
un anno solare, concernenti un trasferimento per lotti di uno  stesso
cespito o complesso immobiliare;
   gli atti di cui alla lettera b1), comunque effettuati nell'arco di
trenta  giorni  solari  precedenti  alla  comunicazione,  aventi  per
oggetto uno o piu' valori  mobiliari  tra  quelli  indicati  in  tale
categoria;
   gli atti di cui alla lettera b2), comunque effettuati nell'arco di
centottanta  giorni  solari precedenti alla comunicazione, aventi per
oggetto le azioni o quote della societa' di cui si intende  acquisire
o  cedere  il  controllo,  o  comunque  diritti aventi per oggetto le
stesse azioni o quote;
   gli atti di cui alla lettera b3), comunque effettuati nell'arco di
centottanta giorni solari precedenti alla comunicazione,  aventi  per
oggetto  uno  o  piu'  valori  mobiliari  tra quelli indicati in tale
categoria;
   gli atti di cui alla lettera c), nel momento in cui  l'esposizione
complessiva  superi  gli  importi-soglia  previsti  dalla tabella che
segue, anche per effetto di successivi affidamenti  (finanziamenti  o
garanzie)  concessi  sia direttamente che in via indiretta attraverso
un'altra societa' del gruppo.
   Le comunicazioni relative agli atti sopra indicati dovranno essere
effettuate con le  modalita'  stabilite  nel  documento  allegato  al
presente  decreto  e  che  ne forma parte integrante, unitamente agli
allegati modelli contrassegnati dalla lettera A alla lettera C.
   Le disposizioni del presente decreto  entrano  in  vigore  decorsi
trenta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 29 dicembre 1993
                                                  Il Ministro: SAVONA